Giurisprudenza e Prassi

L'INSUFFICIENZA DI CASSA NON LEGITTIMA L'INADEMPIMENTO DELLA PA AL GIUDICATO

TAR CAMPANIA Sentenza 2024

Nel giudizio di ottemperanza finalizzato al recupero di somme di denaro liquidate in sentenza, la pubblica amministrazione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento ragioni legate a difficoltà finanziarie o di bilancio; il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine prefissato, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condannando l'amministrazione al pagamento dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

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