Giurisprudenza e Prassi
L'APPELLO SENZA SOSPENSIVA NON BLOCCA L'OBBLIGO DI ESEGUIRE IL SUBENTRO NELL'APPALTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE SECONDA) Sentenza
2025
In sede di ottemperanza, il mancato subentro dell'operatore economico nell'affidamento di un servizio, ordinato da una sentenza di primo grado non sospesa in sede di appello, obbliga la stazione appaltante all'esecuzione immediata. Qualora l'operatore richieda il risarcimento del danno da ritardo, l'onere della prova grava sul danneggiato e deve riguardare l'utile netto d'impresa, restando esclusa la risarcibilità dei mancati ricavi lordi da cui non siano stati detratti i costi necessari per l'espletamento del servizio.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

