Giurisprudenza e Prassi

IL COMMISSARIO AD ACTA È AUSILIARIO DEL GIUDICE E NON PARTE NECESSARIA DEL GIUDIZIO (114.6)

TAR PUGLIA Ordinanza 2024

In sede di giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta non assume la veste di parte necessaria né di controinteressato, ma opera esclusivamente come ausiliario del giudice. Ne consegue che il reclamo proposto dalle parti del giudizio ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. avverso gli atti del Commissario non richiede, a pena di inammissibilità, la notifica all'organo commissariale, non essendo quest'ultimo portatore di un interesse sostanziale nel giudizio.

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