GIUDICATO SU INEFFICACIA CESSIONE CREDITO PRECLUDE OTTEMPERANZA AL CESSIONARIO
In tema di appalti pubblici, la cessione del credito derivante dal corrispettivo d'appalto o da riserve è inopponibile all'amministrazione debitrice qualora non intervenga l'espressa accettazione della stessa ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. Qualora tale inefficacia sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato, il cessionario non può invocare il giudizio di ottemperanza per la riscossione del credito, risultando carente della necessaria legittimazione attiva e della titolarità del rapporto creditorio nei confronti dell'ente pubblico.
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