CONVERSIONE DEL GIUDICATO IN RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE E DETRAIBILITA' DELL'ALIUNDE PERCEPTUM
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l'esecuzione in forma specifica della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione risulti impossibile per l'avvenuto esaurimento del servizio, al ricorrente spetta il risarcimento per equivalente monetario. Tale risarcimento, commisurato al lucro cessante, deve essere decurtato forfettariamente nella misura del 25% a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, qualora l'operatore economico non dimostri rigorosamente di aver tenuto a disposizione maestranze e mezzi senza poterli diversamente riutilizzare.
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