AMMISSIBILITÀ DELL'OTTEMPERANZA PER DECRETI INGIUNTIVI DEFINITIVI E ONERE PROBATORIO DEL PAGAMENTO
In sede di giudizio di ottemperanza finalizzato all'esecuzione di obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo monitorio definitivo, trova applicazione il criterio generale di riparto dell'onere della prova secondo cui, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del creditore, spetta all'Amministrazione resistente dimostrare l'avvenuto pagamento. L'azione è procedibile solo dopo il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dalla normativa sulle esecuzioni nei confronti degli enti pubblici.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

