Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILE L’OTTEMPERANZA PER IL RECUPERO DI INTERESSI MORATORI E SPESE LEGALI RESIDUE

TAR SICILIA Sentenza 2026

Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce, ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., provvedimento del giudice ordinario equiparato al giudicato, suscettibile di esecuzione nelle forme del giudizio di ottemperanza, anche per le somme dovute a titolo di interessi moratori e spese legali non corrisposte con il pagamento del capitale.

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