LEGITTIMO IL RESPINGIMENTO DELL'OFFERTA CON PRODOTTI EXTRA-UE SUPERIORI AL CINQUANTA PER CENTO (170.2)
In tema di appalti nei settori speciali, ai sensi dell'art. 170, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente escludere un'offerta composta per oltre il 50% da prodotti di Paesi terzi basandosi esclusivamente sul dato quantitativo autodichiarato dal concorrente. Tale provvedimento non necessita di una motivazione analitica né di una previa verifica tecnica della fornitura, in quanto l'obbligo di motivazione specifica sorge unicamente qualora l'amministrazione decida, in via eccezionale, di non respingere l'offerta.
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