Giurisprudenza e Prassi

SOCIETA' PARTECIPATE NATURA COMMERCIALE O INDUSTRIALE - NON SONO ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Per quanto concerne la giurisdizione esclusiva devoluta al Giudice amministrativo dall’art. 133, comma 1, lett. e), punto 1, c.p.a. sulle “controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture”, evidentemente non può non considerarsi che essa postula, in ogni caso, che le suddette procedure siano “svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”. Come già riconosciuto da questo Tribunale in casi analoghi “nella fattispecie in esame, in cui la materia del contendere è un appalto di servizi indetto da una società, titolare di concessione autostradale, partecipata in modo maggioritario da soggetti pubblici, assume, pertanto, rilevanza determinante stabilire se l’...... s.p.a. sia tenuta ad applicare la disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di affidamento di appalti pubblici di servizi. In altri termini se la società in questione possa essere qualificata “organismo di diritto pubblico” in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettere a) e d), punti 1), 2) e 3), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” (cfr. T.R.G.A. Trento n. 38 e 37 del 25 febbraio 2019; n. 201 del 3 ottobre 2018; n. 15 e n. 16 del 16 gennaio 2017). Ebbene, la natura di “organismo di diritto pubblico” è stata esclusa dal Giudice d’appello nei riguardi della Società qui intimata (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3345 ed anche Sez. V, 18 maggio 2017 n. 3446) con la seguente motivazione: «la Autostrade del Brennero s.p.a. è dotata di personalità giuridica, è partecipata in modo maggioritario da soggetti pubblici ed è stata istituita per soddisfare specificatamente anche esigenze di interesse generale, ma non persegue i propri obiettivi con “carattere non industriale o commerciale”, difettando, così, del c.d. requisito “teleologico”. Difatti, non è sufficiente ad integrare il suddetto requisito che il soggetto sia “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale”, ma occorre, anche, che tali esigenze siano perseguite operando con metodo non economico, ovvero senza rischio d’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30/1/2013 n. 570). Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da escludere che la ...... s.p.a. agisca come impresa operante nel mercato e con logiche imprenditoriali. Ed invero, nessuna norma dell’atto costitutivo o dello statuto offre argomenti per ritenere che la stessa operi senza dover sopportare il correlativo rischio d’impresa. In particolare non si rinviene in essi … alcuna disposizione che preveda una qualche forma di intervento finanziario da parte dei soci pubblici che valga a sollevare la società dal detto rischio. Per contro l’art. 31 dello statuto contempla esplicitamente la possibilità di distribuire utili – laddove ve ne siano, così come avviene in una qualunque impresa commerciale». Questo Tribunale si è già conformato al suddetto arresto del Giudice d’appello dichiarando il proprio difetto di giurisdizione con riferimento a una serie di appalti di servizi disposti da ...... (cfr. T.R.G.A. Trento n. 38 e 37 del 25 febbraio 2019; n. 201 del 3 ottobre 2018; n. 15 e n. 16 del 16 gennaio 2017).

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RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
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