ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO E LEGITTIMITÀ DEL RITIRO DELLA GARA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER RAGIONI DI RIORGANIZZAZIONE GESTIONALE
In tema di procedure ad evidenza pubblica, il provvedimento con cui la stazione appaltante dispone il ritiro della gara prima che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva è espressione di un potere discrezionale che non richiede la rigida applicazione dei presupposti dell'autotutela ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990. In tale fase, il concorrente primo in graduatoria vanta una mera aspettativa di fatto, inidonea a fondare un affidamento incolpevole utile ai fini della responsabilità precontrattuale, essendo la mancata conclusione della gara un evento fisiologico del procedimento.
"[...] l’atto di rimozione di un atto endoprocedimentale adottato prima dell’aggiudicazione definitiva non può essere qualificato come espressione di un potere di autotutela, da valutarsi ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. n. 241/1990; essa costituisce invece un mero atto di ritiro, che può appunto intervenire fino a quando “non vi sia stata un’aggiudicazione definitiva” (Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 2024, n. 10008).
Alla luce di tali principi, che trovano applicazione nel caso di specie, l’atto impugnato è qualificabile come atto di ritiro, dal momento che è stata ritirata l’intera procedura di gara prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva, sicché la stazione appaltante non era tenuta a motivare l’atto alla stregua degli impegnativi requisiti richiesti dall’art. 21quinquies L. n. 241/1990 (vale a dire indicando i sopravvenuti motivi di interesse pubblico o altre ragioni giustificative e valutando l’interesse dell’amministrazione in comparazione a quello della società).
Peraltro, il provvedimento di ritiro risulta adeguatamente motivato con riferimento alla maggiore efficienza ed economicità, sia a livello organizzativo che gestionale, realizzabile dalla Fondazione con l’indizione di una nuova gara per l’affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasporto in capo ad un unico operatore economico, ragioni che evidentemente hanno sconsigliato alla stazione appaltante di concludere la procedura avviata."
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