Giurisprudenza e Prassi

ONERI PER LA SICUREZZA - SCOSTAMENTO MINIMI DESUMIBILI DALLE TABELLE MINISTERIALI - NON AUTOMATICA ESCLUSIONE (97.5)

TAR MARCHE SENTENZA 2021

in generale, lo scostamento fra l’importo degli oneri della sicurezza dichiarato da V. (€ 26.134,58) e quello risultante dai conteggi eseguiti dalla ricorrente (€ 27.750,00) è minimo e, peraltro, non è stato nemmeno provato che il maggior costo non trovi capienza in altre poste dell’offerta economica (la quale, peraltro, non essendo stata aggiudicataria, non è stata sottoposta a verifica di congruità). Trova pertanto applicazione il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 1571/2021, secondo cui “…i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle non rilevano in sé - non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 - ma pur sempre nel quadro della congruità degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016…” (anche in quel caso, peraltro, il Consiglio di Stato ha valorizzato l’entità minima dello scostamento);

- sempre in generale, si deve dubitare del fatto che l’importo annuale minimo pro capite indicato nelle tabelle ministeriali (€ 370,00) non sia “ribassabile”, tenuto conto del fatto che le voci principali incluse nella nozione di “oneri per la sicurezza” sono anch’esse legate alle condizioni di mercato più o meno favorevoli di cui l’imprenditore può fruire (si veda sempre la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2021). In effetti, in base all’esperienza del Tribunale, negli ultimi anni sono fiorite convenzioni per l’effettuazione di visite mediche e/o di corsi di aggiornamento sul D.Lgs. n. 81/2008, o per l’acquisto dei D.P.I., a costi via via inferiori. Se si pensa che le tabelle ministeriali allegate al ricorso risalgono al 2013 e che specie nell’ultimo anno alcuni dei costi relativi agli oneri per la sicurezza sono ulteriormente calati in ragione del fatto che molti corsi di aggiornamento vengono svolti tramite i c.d. webinar, si deve ritenere che, laddove fosse sottoposto a verifica di anomalia, il concorrente potrebbe essere ammesso a provare quale sia il costo annuo effettivo pro capite che sostiene per la sicurezza dei lavoratori;

- peraltro, dalla lettura dell’offerta tecnica di V. (pag. 5 del documento allegato n. 13 al ricorso) emerge che parte ricorrente ha incluso fra i D.P.I. anche capi di vestiario e attrezzature delle guardie giurate che non si possono ricomprendere fra i dispositivi di cui parla il D.Lgs. n. 81/2008 (si pensi, ad esempio, al cappellino con logo aziendale oppure al maglioncino tattico o alla camicia a maniche corte, i quali sono normali capi di abbigliamento che fanno certamente parte della divisa ma che non sono D.P.I.).

Ma anche a voler prescindere da tutte queste considerazioni, ciò che rileva in senso dirimente è che in nessuna parte dell’offerta tecnica e dell’offerta economica V. ha dichiarato quale sia il numero di guardie giurate che impiegherà per l’esecuzione del servizio. In realtà, come correttamente ha eccepito la controinteressata, a questo riguardo gli unici dati che rilevano sono, da un lato il monte ore annuo complessivo previsto dalla S.U.A.M. quale fabbisogno minimo, dall’altro lato l’orario lavorativo annuale che, in base al c.c.n.l. di riferimento, ciascuna guardia giurata è tenuta a prestare.



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