Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI INDICAZIONE ONERI SICUREZZA E MANODOPERA PER SERVIZI NON INTELLETTUALI (95.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

La mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera comporta l'esclusione automatica dalla gara e non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Tale obbligo viene meno solo per i servizi di natura intellettuale, ovvero quelli che richiedono prestazioni professionali non standardizzabili, prevalenti rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi. Qualora la piattaforma telematica non preveda campi appositi, l'operatore economico è tenuto a inserire tali dati modificando il modulo o allegando documentazione integrativa, non configurandosi una scusabilità dell'errore.

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