IMPUGNAZIONE DELL'ESCLUSIONE: IMPROCEDIBILE SE NON SI IMPUGNA CON MOTIVI AGGIUNTI L'AGGIUDICAZIONE (209)
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso ricordando che "L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso avverso l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga e sia conosciuta, prima della pronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico accoglimento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 6557).
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