Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA SULLA LESIVITÀ DEI REQUISITI E DIVIETO DI NUOVE PROVE IN APPELLO (100.1)

CONS. STATO Sentenza 2026

Ai fini dell'impugnazione immediata del bando di gara per clausole escludenti, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare, già nel giudizio di primo grado, la preclusione alla partecipazione derivante dai requisiti richiesti. È inammissibile, per violazione del divieto di nuove prove in appello ex art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione documentale dei servizi pregressi finalizzata a provare l'impossibilità di qualificazione, qualora tale documentazione fosse già nella disponibilità della parte durante la fase di merito di primo grado.

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