GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - OBBLIGO DICHIARATIVO – CONDIZIONI (80.5.c)
Non configura la fattispecie dell'omissione di informazioni dovute, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati dalla Società aggiudicataria.
Sebbene l'operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla stazione appaltante, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul (giudizio di moralità e affidabilità dell'operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell'Amministrazione.
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