Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE REATO DEPENALIZZATO - SCOPO DI CONDIZIONARE RISULTATO DELLA GARA - LEGITTIMA ESCLUSIONE (80.5.c-bis)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Quanto alla prima censura, si osserva che la sentenza n° 3137/2020 del TAR Campania Sez. VIII ha accertato la legittimità dell’esclusione ricorrente (da altra gara), atteso che “dalla consultazione del sistema “AVCpass”, la società è risultata “inattiva” e priva di posizione contributiva”. Come eccepito dall’Amministrazione resistente, “la partecipazione della OMISSIS SRL alla gara indetta per la “concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con impiego di parcometri da attuarsi sul territorio comunale di Maddaloni (CE)”, in un’epoca in cui la ditta risultava inattiva e priva di posizione contributiva, ove pure volesse per ipotesi astratta escludersi il surrettizio intento frodatorio perseguito dalla OMISSIS SRL ai danni della S.A., integra, almeno, grave negligenza ed imperizia della società, traducendo la mancata conoscenza della vigente disciplina delle gare pubbliche e, con ciò, minando significativamente il grado di affidabilità della ditta stessa” (memoria depositata in data 11.05.2021). In ogni caso, come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico – pur non comportando un automatismo espulsivo – comportano, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020).

Con la seconda censura, la parte ricorrente si duole del fatto che l’esclusione è stata comminata dalla P.A. per le condanne subite per un reato depenalizzato di 35 anni fa, o per un reato che nulla rileva a fini di gara commesso 21 anni fa. In realtà il provvedimento di esclusione è plurimotivato, ed è basato soprattutto sulla mancata indicazione delle predette condanne, comunque dovuta e sanzionabile ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) d.lgs. n. 50/2016.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;