Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE PRECEDENTE ESCLUSIONE - GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.f-bis)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2020

Per quanto concerne , poi, l’altra causa di esclusione contestata dal Comune, in applicazione della (diversa) lett. “c” dello stesso comma 5° dell’art. 80 del Codice appalti, per omesso onere dichiarativo inerente l’esclusione subìta da Pissta in altra gara, la questione diviene sostanzialmente irrilevante in quanto l’esistenza di un legittimo fattore escludente (esaminato nel precedente punto I) rende priva di interesse la trattazione di tale ulteriore aspetto, che si rivela privo di concreta incidenza.

Peraltro si sottolinea che l’omessa dichiarazione di una precedente esclusione (disposta da altro Comune, in questo caso di Santeramo del Colle ), che è stata inquadrata come mancata dichiarazione di “grave illecito professionale” (lett. c) ), è stata oggetto di parere precontenzioso ANAC che si è recentemente espresso con delibera n. 1210 del 18.12.2019 (prot. 7.1.2020), a seguito di richiesta congiunta della società ricorrente e del Comune di Vibo Valentia (in riferimento ad altra analoga gara) e Autorità ha ritenuto “l’ insussistenza dell’obbligo di dichiarare esclusioni disposte in precedenti gare per aver reso dichiarazioni non veritiere”.

Si consideri, inoltre, che, nel caso in esame, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’ANAC è avvenuta il 12.8.2019, successivamente alla scadenza per la presentazione offerta, del 22.7.2019.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

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