Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI -ECONOMIE DI SCALA AMMESSE (95)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Denota al riguardo il Collegio come la mera ripartizione di una risorsa economica in possesso del patrimonio aziendale di un’impresa concorrente ad una pubblica gara, tra i fattori produttivi posti a disposizione della stazione appaltante, rimonti ad una scelta imprenditoriale afferente alla libertà di impresa e di organizzazione dei fattori produttivi che rientra nella autonomia dell’appaltatore, non sindacabile dall’Amministrazione.

Né può escludersi che l’impresa concorrente possa attingere alle risorse nella sua disponibilità, costituenti nell’insieme il c.d asset aziendale, onde convogliare le stesse nell’esecuzione della commessa, né correlativamente, che sia impossibilitato a delucidare in sede di giustificazioni introdotte nel subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta contemplato dall’art. 95, d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante in ordine a siffatta redistribuzione ovvero diversa ripartizione delle risorse, non sussistendo alcun vincolo di estrinsecazione di tutte le modalità di interna articolazione del servizio già in sede di offerta, sempre che ovviamente non si dia luogo nel segmento procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta, a vere e proprie modifiche dei contenuti sostanziali dell’offerta come rappresentati nella precedente fase. Mutatio rerum che nel caso all’esame all’evidenza non è ravvisabile, essendosi limitata la controinteressata ad esporre una mera articolazione o delle risorse messe a disposizione per l’esecuzione della commessa, tra gli elementi fattoriali componenti l’asset aziendale.

Va del pari evidenziato che un’impresa concorrente ad una gara, specie ove dotata di un’esperienza radicata nel settore di riferimento, ben può prospettare all’amministrazione il ricorso ad economie di scala rivenienti dalla sua complessiva organizzazione imprenditoriale, ivi attingendo, onde assicurare la migliore esecuzione del servizio posto in gara.

Sul punto la giurisprudenza da tempo opina, in linea con quanto testé osservato, ammissibile il ricorso da parte dell’impresa ad economie interne, in guisa da evitare di addebitare alla s.a. costi incrementali che altrimenti, in difetto di dette economie, dovrebbe addebitarle, precisando al riguardo che “è richiesta la fornitura di un’infrastruttura informatica dalla società già posseduta, senza pertanto necessità di indicare costi incrementali, per la disponibilità di 14 un server già operativo, utilizzato per erogare tanti altri servizi in corso, e dunque ripartito tra gli stessi. Diversamente opinando … si dovrebbe assumere che (l’impresa concorrente, n.d.s.) era tenuta ad indicare un canone, addebitando un costo non sostenuto alla stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020,n. 7255; in termini più di recente C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, 12 gennaio 2022 n. 32).

Più in generale il Giudice d’appello ha ritenuto ammissibile attingere ad economie di scale per giustificare anche un0evenutale esiguità della voce relativa al costo del lavoro – che nella fattispecie non viene in rilievo, affermando che “L’operatore economico può sempre, mediante l’organizzazione della sua impresa, realizzare economie di scala, che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate;” (Consiglio di Stato, Sez. V , 13 marzo 2020 , n. 1818). Sul punto già la giurisprudenza di prime cure, anche con riguardo a un utile molto basso, ha affermato che l’offerta “è altresì attendibile sul piano economico, avendo l’aggiudicataria possibilità di fruire d’economie di scala, scaturenti dall’essere gestore di servizi analoghi nello stesso ambito territoriale.” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 22/01/2014 , n. 101).

Anche questo Tribunale pur riaffermando l’afferenza del giudizio sulla congruità o meno di un’offerta ad un giudizio globale e sintetico mirante ad accertare la sostenibilità della stessa, ha precisato che “Tuttavia, è anche vero che, per le ipotesi in cui la sola voce offerta a titolo gratuito sia capace di rendere negativo il profitto, già tale anomalia basta ad imporre l’esclusione del concorrente (nel caso di specie, la ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di dimostrare, a fronte della peculiarità di un servizio offerto gratuitamente, la ricorrenza di circostanze eccezionali che permettano di giustificare l’offerta a costo zero di un servizio, grazie alle economie di scala dell’impesa, ai sensi dell’ art. 97, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 ).”


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