Giurisprudenza e Prassi

CRONOPROGRAMMA E CONTRASTO CON OFFERTA TEMPO - AMMESSO SOCCORSO PROCEDIMENTALE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2022

L’asserito contrasto lamentato dalla ricorrente, secondo cui l’aggiudicatario nell’offerta tempo avrebbe manifestato la volontà di ultimare l’affidamento in 234 giorni naturali e consecutivi mentre nel cronoprogramma avrebbe palesato l’intenzione di eseguire i lavori in 325 giorni naturali e consecutivi, è confutata dal rilievo che anche il GANT allegato al cronoprogramma sin dal primo rigo che i giorni di lavorazione sono 234, e inoltre la “relazione tecnica esplicativa del cronoprogramma” testualmente indica che «Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 234 (duecentotrentaquattro) giorni naturali e consecutivi»; quindi è smentita ogni contraddizione tra offerta tempo e cronoprogramma, non sussistendo alcuna indeterminatezza dell’offerta. Per maggiore chiarezza, va richiamata la Nota del 15.7.2021, con cui il Consorzio Stabile ….. ha precisato che «riguardo al numero di giorni necessari per completare le lavorazioni previste in progetto si è tenuto conto, ovviamente, di quanto offerto in sede di gara dal Consorzio scrivente, ovvero 234 (duecentotrentaquattro) giorni naturali e consecutivi dalla consegna anziché i 450 giorni previsti dal cronoprogramma progettuale; in tal senso si significa che i valori indicati nella colonna 3 "Durata in giorni lavorativi attività lavorativa" del documento denominato 3_Modello OP_Tabella verifica congruità costi manodopera rappresentano i giorni di "effettivo utilizzo" della manodopera, ossia i giorni in cui le squadre di operai effettivamente svolgeranno la loro opera in cantiere. I giorni di "effettivo utilizzo" sono ovviamente ricompresi nel periodo contrattuale (234 giorni "naturali e consecutivi"), ma non vi è coincidenza tra i due valori: i giorni di "effettivo utilizzo" sono giorni feriali, mentre il periodo contrattuale, formato da giorni "naturali e consecutivi", comprende anche giorni festivi nei quali le unità lavorative non saranno impiegate».

Chiarito quindi che dalla lettura complessiva del cronoprogramma emerge che non vi è alcun contrasto con l’offerta, non è censurabile che la stazione appaltante abbia consentito al controinteressato di presentare un nuovo cronoprogramma per maggiore chiarezza sul computo dei giorni di lavorazione, in quanto ciò non integra una modifica della domanda, dato che anche nel vecchio cronoprogramma, correttamente letto, è indicato che l’affidamento sarebbe stato ultimato in 234 giorni naturali e consecutivi; ciò è possibile all’esito del soccorso procedimentale, il quale non comporta modifica dell’offerta, ma solo chiarimenti sull’offerta. Sul punto, l’aggiudicataria con Nota del 20.7.2021 ha precisato infatti che «in allegato alla documentazione trasmessa in data 15 luglio u.s. è stato allegato anche il Diagramma di GANTT opportunamente rettificato in quanto quello inserito in fase di gara nell'Offerta Tempo riportava, a causa di un errore di digitazione, delle date di inizio/fine lavori errate» (cfr. all. 8 di parte ricorrente). Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza si è espressa in questi termini: «Il Consiglio di Stato, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta. Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487). La richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta» (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n.680).

Peraltro, anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte, ove pure fosse in ipotesi configurabile un contrasto tra offerta tempo e cronoprogramma, nella individuazione dei giorni di ultimazione dei lavori avrebbe prevalso quanto indicato nell’offerta tempo, senza alcuna indeterminatezza dell’offerta.


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