TASSATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE – OFFERTA TECNICA – CARENZE - NON AUTOMATICA ESCLUSIONE
Alla luce del chiaro tenore delle predette disposizioni, la relazione tecnica di cui si discute – e non le relative allegazioni, la cui produzione in gara non è assistita da una specifica previsione espulsiva – non è un requisito di partecipazione, ambito che la legge di gara regola con altre puntuali previsioni, bensì costituisce un elemento essenziale per la valutazione dell’offerta tecnica: l’esclusione comminata per la sua eventuale carenza riflette quindi la ritenuta impossibilità della stazione appaltante di graduare una offerta non supportata dalla dimostrazione, anche mediante i previsti allegati, di quel grado di capacità tecnica dell’offerente stimato indispensabile per la realizzazione della prestazione richiesta.
Nell’esame di dette previsioni deve pertanto applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5744; 27 marzo 2015, n. 1601; Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16; 25 febbraio 2014, n. 9; 30 gennaio 2014, n. 7; V, 7 luglio 2014, n. 3449; III, 16 aprile 2014, n. 1928; V, 26 novembre 2013, n. 5604; III, 31 luglio 2013, n. 4038; V, 27 marzo 2013, n. 1813; V, 14 maggio 2018, n. 2853). Tale incompletezza è sindacabile in sede giurisdizionale quando il relativo giudizio prescinda dall’esame di profili tecnico-discrezionali intrinseci al contenuto progettuale e riguardi invece difetti palesi che rendano la scelta tecnica abnorme o gravemente inadeguata, ovvero riguardi elementi specifici componenti l’offerta, autonomamente valutabili (Cons. Stato, V, n. 5744/2018, cit.).
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