SUPERAMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA TECNICA E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI NON VALUTABILITA' DELLE PAGINE ECCEDENTI (1)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la prescrizione del disciplinare di gara che stabilisce un limite dimensionale massimo per la stesura della relazione tecnica, comminando la non valutabilità delle pagine eccedenti, non costituisce una sanzione espulsiva atipica, bensì una regola posta a presidio della speditezza della procedura e della parità di trattamento. Il superamento di tali limiti comporta un indebito vantaggio competitivo per il concorrente, accertabile in via presuntiva, non potendo le relative deviazioni essere sanate dal richiamo al principio del risultato, il quale deve sempre contemperarsi con i principi della concorrenza.
"L’art. [...] del disciplinare della gara di che trattasi, per il caso di violazione della prescrizione sul numero massimo delle pagine della “relazione unica” tecnica, non ha previsto l’esclusione dell’offerta (sanzione, invece che, come sopra visto, lo stesso articolo ha correlato alla mancata presentazione della stessa relazione), bensì la non valutabilità delle pagine eccedenti.
Si rende pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101) – nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815); ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2024, n. 839; 18 agosto 2023, n. 7815), in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica."
E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi (C.G.A.R.S., Sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato, V, n. 7815 del 2023, cit.; 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857), seppur non congetturali, e non in concreto.
[...]
Invero, il principio di concorrenza – e quindi le regole di competizione, che, nell’ambito di un corretto confronto competitivo, impongono la sottoposizione di tutte le offerte alle medesime condizioni, cui è strumentale la loro presentazione secondo quanto previsto dal bando, ciò che consente agli offerenti di disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei relativi termini, e alla stazione appaltante di applicare il correlato parametro valutativo senza dover effettuare indagini ricostruttive o salti logici – “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, comma 2, d.lgs. 36/2003)."
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