Giurisprudenza e Prassi

SFORAMENTO DEL NUMERO DI PAGINE DELL’OFFERTA - NO AUTOMATICA ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Nel caso in esame, referente normativo sul punto è, anzitutto, l’art. 16 del disciplinare di gara che, nel richiedere l’allegazione di un elaborato riepilogativo recante le caratteristiche di qualità già descritte in altre parti dell’offerta, e sotto la possibile comminatoria di un’esclusione, precisava “ciascun paragrafo dovrà essere distintamente riferito al singolo criterio (e, qualora esistenti, a ciascun singolo sottocriterio) e dovrà essere scritto su distinto foglio A4 (vedasi, nel dettaglio, nota in calce al documento allegato 5b al CSA)”.

Da parte sua, la nota richiamata in parentesi ulteriormente precisava che “al fine di agevolare i componenti della commissione valutatrice nell’assegnazione dei punteggi di qualità, per ognuno dei criteri/sottoscriteri da sottoporre a valutazione dovrà essere utilizzato un singolo foglio A4 il quale deve riportare, succintamente i dati utili alla valutazione, così come desumibili dalla documentazione prodotta alla quale andrà fatto specifico riferimento (documento e numero di pagina); ogni foglio andrà identificato nel frontespizio mediante il numero (2) e le relative lettere che contraddistinguono il criterio/sottocriterio. In caso di dichiarazioni insufficienti, incomplete o inadeguate a permettere la valutazione o in assenza di informazioni, per il corrispondente record verrà assegnato il coefficiente più basso, corrispondente a 0 (zero)”.

Orbene, la semplice comparazione tra le due prescrizioni dimostra in via immediata come il rispettivo contenuto precettivo non sia allineato: da una parte, infatti, si fa riferimento alla necessità di utilizzare “distinti” fogli per ciascun criterio, nel senso di un’articolazione del testo in separati capitoli espositivi, dall’altra, a mezzo della nota esplicativa, sembrerebbe imporsi anche l’uso di un solo foglio A4 in aggiunta ad altre prescrizioni sulle modalità di confezionamento del documento in argomento. Di poi, vale soggiungere la misura espulsiva è prevista solo dalla disposizione contenuta nel disciplinare (che fa riferimento alla distinzione dei fogli A4, prescrizione che non avrebbe senso ove declinata con la stessa portata cogente anche nel senso dell’utilizzo di fogli singoli per ciascun criterio/sottocriterio, essendo tale previsione di per sé idonea ad inglobare la prima, dal momento che i fogli singoli sono anche necessariamente distinti) e non è replicata nella nota esplicativa recante le suindicate ulteriori prescrizioni di dettaglio che sembrerebbero presidiate da un’autonoma sanzione incentrata su meccanismi distinti e riferita alla disamina complessiva dell’adeguatezza informativa del documento.

In tale quadro, già di per sé non univoco, si colloca poi il chiarimento fornito dalla stazione appaltante in data 11.12.2018 in cui, nel riscontrare la richiesta in ordine alla possibilità di consentire l’utilizzo di più fogli A 4 qualora, per l’esposizione adeguata del singolo criterio, non sia sufficiente lo spazio attualmente previsto, si è utilizzata l’espressione “si conferma”.

Ebbene, deve osservarsi che il quadro regolatorio di riferimento, per come sopra ricostruito, rifletteva un’ambiguità di fondo che già di per sé precludeva la possibilità di adottare, con la pretesa automaticità, una misura espulsiva in caso di sforamento del numero di pagine corrispondenti ai criteri/sottocriteri alla stregua dei quali andavano scrutinate le offerte presentate. E’, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, in presenza di una clausola ambigua, opinabile o di incerta interpretazione del bando concernente le specifiche tecniche da applicare va privilegiato il canone generale del favor partecipationis (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10 settembre 2019, n. 6127).

Va comunque condiviso l’approdo decisorio del giudice di prime cure nella parte in cui ha, comunque, sterilizzato la eventuale portata espulsiva della clausola all’uopo facendo corretta applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione da ritenersi predicabile, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, anche in subiecta materia in quanto volto ad impedire l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici (cfr. CdS, Sez. V, n. 5499 del 24.9.2018; 5499). La procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, dovendo al contrario mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario (in tal senso si veda Cons. di Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975).

Né peraltro può trovare qui ingresso l’opzione subordinata secondo cui il seggio di gara non avrebbe dovuto valutare le pagine eccedenti rispetto a quelle prescritte risolvendosi anche tale soluzione, a cagione dei suoi automatismi applicativi, una misura penalizzante non prevista dalla legge di gara come sopra ricostruita.

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