Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DESCRIZIONE DI PRESTAZIONI DEFINITE ESSENZIALI DALLA LEX SPECIALIS E SOGGETTE A VALUTAZIONE QUALITATIVA: INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA (87)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’offerta tecnica che ometta integralmente la descrizione di una parte del piano dei trasporti, con riferimento a specifiche sedi di consegna indicate nel capitolato speciale, viola il precetto di completezza ed esaustività richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, rendendo l'offerta inammissibile per carenza di un elemento essenziale della proposta contrattuale.

"Il caso di specie attiene [...] alla [...] questione della completezza dell’offerta tecnica intesa come proposta contrattuale avanzata dall’operatore economico partecipante alla gara al fine di consentirne la valutazione sia in termini di ammissibilità che di rispondenza alle prestazioni richieste dalla stazione appaltante.

Di norma, tali prestazioni sono delineate nel capitolato speciale di appalto a fini esclusivamente esecutivi, cioè quali “contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante” (così l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023), mentre le regole per il procedimento di selezione delle offerte sono fissate dal disciplinare di gara (arg. ex art. 87 cit., comma 1).

Tuttavia, l’ammissibilità dell’offerta tecnica presuppone che essa, non solo non sia in contrasto con quanto richiesto dal CSA, ma anche che preveda specificamente le prestazioni del CSA di appalto cui la stazione appaltante ha ritenuto di attribuire tale rilevanza da farne confluire la necessaria indicazione nell’offerta da presentare in gara.

Pertanto, mentre, di norma, la partecipazione alla gara implica che l’operatore economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni così come descritte e precisate nel capitolato speciale di appalto, senza dover necessariamente inserire le stesse, una per una, nel progetto tecnico presentato in sede di gara, per alcune di esse la previsione della lex specialis può essere più stringente, prevedendone la necessaria indicazione nell’offerta di gara, a pena di esclusione.

Ciò premesso, va confermata la giurisprudenza più recente della Sezione, citata da parte appellante, secondo cui “le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in un’inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 cod. civ. ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis” (Cons. Stato, V, n. 1857/2025).

Tuttavia, tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di specie, per i seguenti due ordini di ragioni:

- l’offerta della S.non è interpretabile in conformità al capitolato per la specifica prestazione concernente il piano trasporti, così come delineata nel citato art. 7 del CSA, in quanto mancante della considerazione di “tutte le località da servire”, come detto nella sentenza di primo grado;

- la mancata considerazione di una prestazione doverosa in sede esecutiva -vale a dire l’omissione integrale del piano trasporti dei pasti [...]- riverbera, nel caso di specie, i suoi effetti sull’ammissibilità dell’offerta, sia “in ragione dell’essenzialità del trasporto dei pasti nell’ambito del servizio erogando”, come sottolineato dal T.a.r., sia in ragione della formulazione dell’art. 16 del disciplinare di gara, da interpretare -anche in coerenza con tale innegabile essenzialità- nel senso ritenuto dal T.a.r., e sopra ribadito, a superamento delle critiche dell’appellante."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)