Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA – SPECIFICHE PRODOTTI OFFERTI NON CONFORMI - SOCCORSO PROCEDIMENTALE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Come precisato dalla giurisprudenza, “nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale)”, posto che “l’interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale” (T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Südtirol, Trento, 14 marzo 2022, n. 57; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Südtirol, Trento, 27 ottobre 2021 n. 173; TRGA Trentino Alto-Adige Südtirol, Trento, 29 settembre 2021, n. 151. Sul punto si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130).

Secondo una giurisprudenza oramai consolidata (cfr. T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Südtirol, Trento 3 febbraio 2022, n. 22; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Südtirol, Trento, 14 marzo 2022, n. 57; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2022, n. 2130) “ si rinviene nel sistema normativo dei contratti pubblici la possibilità di attivare, da parte della stazione appaltante, il c.d. soccorso procedimentale – nettamente distinto dal c.d. soccorso istruttorio – per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.”. Ebbene, nel caso di specie, stante l’indeterminatezza oggettiva connotante la proposta tecnica di La C. – che, si ribadisce, si riferisce semplicemente a frutta e verdura fresca di origine trentina – si trattava allora di chiedere alla ricorrente principale più di un chiarimento circa un aspetto ambiguo della proposta medesima, semmai domandando di integrare un profilo inesistente nella propria offerta tecnica. Infatti La C. avrebbe dovuto evidenziare che, offrendo frutta e verdura fresca, aveva comunque inteso offrire mele, pere, pesche, albicocche, kiwi, fragole, prugne e susine nonché patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, zucche e zucchine, come per l’appunto chiaramente previsto dalla lex specialis. In altri termini l’esatta interpretazione e l’effettiva volontà del concorrente, che indefettibilmente costituisce il fine del soccorso procedimentale, non può certo consentire di rimediare a ciò che nell’offerta proprio non c’è – risultando quest’ultima nella specie difforme rispetto alle puntuali prescrizioni della legge di gara – per cui la richiesta di chiarimenti in questo caso avrebbe violato il principio della par condicio competitorum.

In conclusione la generica indicazione, da parte della ricorrente principale, della fornitura di prodotti locali quanto alla frutta e la verdura fresca non basta a giustificare l’attribuzione del punteggio alle derrate frutta e verdura. Pertanto i 3 punti in meno nella valutazione del sub-criterio 3.5 decisi dalla Commissione tecnica risultano correttamente non assegnati atteso che, si riconferma, il mero riferimento in generale alle anzidette derrate non ricomprende per certo, automaticamente e implicitamente, le varietà puntualmente richieste dalla lex specialis di gara. Il pieno punteggio preteso da La C. non può quindi trovare spazio alcuno, e ciò a fortiori considerato che, a differenza della ricorrente, nel caso di specie l’aggiudicataria ha da subito precisato la consistenza del proprio impegno, specificando in tal senso la fornitura di tutti i prodotti ortofrutticoli prescritti dal disciplinare di gara.



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