Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA - SOCCORSO PROCEDIMENTALE - AMMESSO (83.9)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Il soccorso istruttorio, infatti, è espressamente escluso in riferimento all’offerta, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 il cui inequivoco tenore letterale induce a ritenere inammissibile anche il c.d. “soccorso procedimentale” (invocato dal Comune di Velletri nella memoria depositata il 01/12/22: pag. 12), istituto la cui differenza dal “soccorso istruttorio” è del tutto imprecisata, priva di supporto normativo e, in ogni caso, pregiudizievole per la par condicio dei partecipanti laddove sia utilizzato, come nella fattispecie, per consentire vere e proprie integrazioni dell’offerta tecnica oltre il termine massimo previsto dalla lex specialis.

Proprio il disposto dell’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 impone al Collegio di interpretare la sentenza del TAR in modo coerente con la disciplina di rango primario vigente.

E’, pertanto, da ritenere che il riferimento al “soccorso istruttorio”, operato dalla sentenza n. 13569/21 del TAR, riguardi solo le “dichiarazioni” rese ai fini della partecipazione alla gara dalla ricorrente, e non anche le offerte delle parti.

Tale opzione ermeneutica, come già detto coerente con il dato normativo, è giustificata dal tenore letterale della sentenza che colloca il “soccorso istruttorio” dopo le “dichiarazioni” e prima “delle offerte”.

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere illegittimo il modus procedendi seguito dal Comune di Velletri ai fini dell’ottemperanza alla sentenza in quanto l’ente locale con il gravato provvedimento del 17/05/22 ha nuovamente aggiudicato la gara all’odierna controinteressata approvando i lavori della commissione la quale con nota del 14/02/22 ha richiesto alla controinteressata di “fornire indicazioni sulla ragione sociale e la localizzazione (ubicazione) delle quattro strutture operative dichiarate nell’offerta tecnica (1 di I livello e 3 di II livello) nonché il possesso di accordi con terzi operatori del settore”.

Con missiva del 24/02/22 la Pissta Group s.r.l., da parte sua, ha fornito indicazioni integrative dell’offerta concernenti la specifica ubicazione delle strutture operative di primo e secondo livello ed ha prodotto la documentazione contrattuale comprovante la disponibilità delle strutture stesse; tali integrazioni sono state espressamente valutate dalla commissione di gara per la conferma del punteggio già attribuito nella procedura annullata come si evince dall’esplicito riferimento, nel verbale della seduta del 06/05/22, all’identificazione ed ubicazione delle sedi ai fini dell’attribuzione del punteggio.

In sostanza, la stazione appaltante, anziché rivalutare l’offerta della controinteressata “allo stato”, ha consentito alla Pissta Group s.r.l. un’illegittima integrazione dell’offerta stessa e, sulla base di tale integrazione, ha attribuito il punteggio che ha comportato la nuova aggiudicazione, in questa sede impugnata.

Tale condotta, contrariamente a quanto prospettato dal Comune di Velletri, è elusiva del giudicato e, pertanto, deve essere sanzionata con l’annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini della successiva riedizione del procedimento, il Tribunale precisa che, in ragione dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 13569/21 del TAR Lazio, il Comune di Velletri:

- in riferimento alla posizione della controinteressata deve rivalutare, “allo stato”, l’offerta senza alcun inammissibile soccorso istruttorio e tenendo conto di quanto evidenziato dal Tribunale in ordine “alla macroscopica illogicità dell’attribuzione del punteggio per il medesimo criterio A2, avendo la Commissione assegnato alla generica offerta di Pissta Group, relativa a sole 4 S.O.R. il punteggio di 9,66 punti, prossimo al massimo previsto per la relativa voce, e all’offerta della ricorrente principale Sicurezza e Ambiente, che ricomprendeva ben 11 S.O.R., peraltro descritte fin nei particolari, la valutazione di 7,66 punti senza alcuna ulteriore motivazione che sarebbe stata invece indispensabile alla luce delle caratteristiche della fattispecie appena illustrate”;

- per quanto riguarda la ricorrente il Comune di Velletri deve effettuare un’approfondita istruttoria sui profili problematici concernenti “la contraddittorietà tra le dichiarazioni contenute nel DGUE prodotto da Sicurezza ed Ambiente nella presente procedura circa l’assenza di condanne rilevanti e i dati evidenziati dalla controinteressata Pissta Group s.r.l….emergenti da un diverso DGUE, depositato pochi mesi prima dalla medesima società (sia pure denominata costituita in s.p.a. e non in s.r.l. secondo la forma societaria attuale) e le numerose criticità evidenziate quanto alle strutture dichiarate dalla medesima Sicurezza e Ambiente come parti della propria organizzazione per lo svolgimento del servizio - apparentemente non tutte esistenti nei luoghi dichiarati o non in possesso dei mezzi e delle risorse indicati o, comunque, dei titoli idonei ad effettuare le attività richieste”. Tale rinnovata istruttoria deve svolgersi in ossequio alla normativa vigente e, quindi, anche tramite eventuale soccorso istruttorio per la sola parte relativa alle dichiarazioni aventi ad oggetto i requisiti di partecipazione e non anche, ovviamente, per l’offerta tecnica.



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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...