Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA – DIFFORMITÀ ESSENZIALI – LEGITTIMA ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’insistenza e l’enfasi dell’appellante sulla clausola della lex specialis di gara che non contemplava un numero minimo di tagli, ma il rispetto di specifici limiti di altezza del manto erboso (cfr. pag. 22 del disciplinare: “per quanto riguarda le prestazioni nn. 1-2-3-4-5-6 relative al taglio del manto erboso, il prezzo unitario che dovrà essere espresso è quello necessario per mantenere un mq di prato all’anno entro il limite di altezza indicato nelle suddette prestazioni indipendentemente dal numero e dalla frequenza dei tagli”), non portano all’approdo preteso da Socialwork, perché l’offerta di questa resta in ogni caso inidonea a garantire i minimi prestazionali previsti dalla legge di gara per la prestazione principale dell’appalto.

Si richiama, sul punto, l’insegnamento della giurisprudenza consolidata, per cui “nelle gare pubbliche le difformità essenziali nell’offerta tecnica, che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto” (così C.d.S., Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; nello stesso senso, Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, e 1° luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, e 23 settembre 2015, n. 4460).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OFFERENTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. cc) del Codice: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;