Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA LACUNOSA - PUNTEGGIO PARI A ZERO - LEGITTIMO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il bando di gara prevede che fra i documenti dell’offerta tecnica sia ricompreso un “cronoprogramma”, specificando che “nel caso in cui l’offerente proponga un tempo per l’esecuzione dei lavori più breve di quello indicato dall’Amministrazione, l’offerente ha l’obbligo di precisare le misure di mitigazione dei rischi interferenziali dovuti alla sovrapposizione delle lavorazioni”. La medesima disposizione stabilisce che “la mancata indicazione delle misure di mitigazione comporta l’esclusione dalla gara”. La A, pur non avendo fornito indicazioni sulle misure di riduzione dei rischi interferenziali all’interno cronoprogramma, ha inserito alcuni riferimenti al riguardo - ancorché non dettagliati - nell’ambito di altro documento ricompreso nell’offerta tecnica, e cioè il “programma esecutivo dei lavori”. In tale contesto, la valutazione della commissione di ritenere sussistente - ancorché generica, e perciò non meritevole di un elevato punteggio - l’indicazione delle misure volte a mitigare i rischi interferenziali non può essere considerata illegittima, in specie in relazione alla dedotta contrarietà alla lex specialis e ai vizi di travisamento, carenza dei presupposti e difetto d’istruttoria denunciati dall’appellante Un’interpretazione della lex specialis che volesse ricondurre l’effetto escludente non già alla mancata indicazione tout court delle misure di riduzione delle interferenze, bensì alla loro precipua enunciazione nell’ambito del cronoprogramma si risolverebbe infatti in una clausola nulla ex art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, finendo per introdurre una causa di esclusione atipica legata allo specifico documento tecnico di esposizione dell’elemento richiesto. Il che risulterebbe contrario al principio interpretativo della conservazione di cui all’art. 1367 Cod. civ., ben applicabile ai documenti di gara (Cons. Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5414; 16 aprile 2013, n. 2093), imponendo perciò l’opposta esegesi volta a valorizzare l’esposizione in sé dell’elemento anziché la specifica sedes tecnica di sua enunciazione al fine di evitare l’espulsione dalla procedura (per la predilezione di un’interpretazione delle clausole di gara tale da preservarne la validità anziché renderle nulle, cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1024).

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