Giurisprudenza e Prassi

MODIFICAZIONI FORZA LAVORO INDICATA IN OFFERTA TECNICA - NON AMMESSA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2022

L’offerta tecnica della ricorrente prevedeva testualmente la garanzia di “una presenza costanze e poter destinare alle lavorazioni d’appalto almeno 2 squadre operative, che, in caso di emergenze e necessità indifferibili richieste dalla Direzione Lavori, si propone di aumentare al fine di velocizzare eventuali situazioni di emergenza o pericolo.

Si otterrà così la possibilità di avere a disposizione dell’appalto n. 6 operai esperti e qualificati incrementabile a max 9 operai, che lavoreranno anche in contemporanea, su interventi diversi.”

Dall’offerta era quindi desumibile con tutta chiarezza la disponibilità costante di sei operai esperti e qualificati i quali, in caso di necessità indifferibili, potevano essere incrementati al numero di nove lavorando anche in contemporanea: tale elemento è stato apprezzato espressamente la commissione giudicatrice, che ha considerato come la -ricorrente- presentasse un buon numero di operai specializzata in questo tipo di lavori aeroportuali; ciò vuol dire che tale aspetto dell’offerta avuto un peso non irrilevante del punteggio tecnico attribuito.

Una volta proceduto all’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria aveva richiesto il permesso d’accesso soltanto per tre lavoratori, peraltro in distacco da altra società e con nominativi da quelli diversi da quelli prima indicati diversamente da quanto indicato nei contenuti dell’offerta tecnica, quindi in radicale differenza rispetto alle persone e soprattutto ai numeri dei futuri addetti alla realizzazione dei lavori aggiudicati; con nota della S. del 16 settembre 2021, l’aggiudicataria veniva sollecitata a richiedere il permesso d’accesso anche per i restanti lavoratori, nonché a fornire i curriculum dei tre lavoratori, non conosciuti in quanto non indicati nell’offerta

Il Collegio ritiene che le modificazioni della forza lavoro in sede di stipulazione del contratto siano del tutto insufficienti a giustificare autonomamente la legittimità dell’atto di autotutela impugnato, né è comprensibile quanto dedotto in ricorso circa il puntuale adempimento degli impegni assunti con l’offerta tecnica e sull’assicurazione delle due squadre operative composte da tre elementi ciascuno rinviando ad eventuali emergenze e necessità in corso dei lavori la richiesta delle altre tre unità: è del tutto palese che due squadre operative composte da tre elementi determinano il numero di lavoratori in sei che possono diventare nove in caso di necessità.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;