ACCESSO AGLI ATTI - RITO APPLICABILE NEL CASO DI OMISSIONI NELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI
La domanda dell’odierna ricorrente, tuttavia, non deriva dall’opposizione all’ostensione da parte dei controinteressati ai sensi del comma 3 dell’art. 36 citato, bensì dalla –dedotta- mancata osservanza, da parte di OMISSIS, dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 36, in relazione ai seguenti atti: offerta tecnica dell’aggiudicataria, offerta tecnica del RTI collocatosi al secondo posto in graduatoria, giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità.
Di tali atti, come confermato dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, non risulta pubblicazione alcuna: di guisa che la fattispecie in esame si presenta obiettivamente diversa da quella tipizzata nel comma 3 dell’art. 36.
Ne segue che, essendo quest’ultima sola l’oggetto del rito accelerato previsto da successivo comma 4, nel caso in esame deve essere applicato l’ordinario rito dell’accesso previsto dall’art. 116 c.p.a., con i relativi termini di proposizione del ricorso di cui al primo comma della norma in questione, pari a trenta giorni dalla determinazione o dal silenzio in materia.
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