Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI IN VISTA DIFESA IN GIUDIZIO - CONSENTITO ANCHE SE OPPOSIZIONE PARZIALE DEL CONCORRENTE (53.6)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Le doglianze proposte sono meritevoli di favorevole apprezzamento, poiché solo l’accesso alla documentazione richiesta può consentire alla ricorrente una adeguata difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento alla quale ha partecipato; il diritto di accesso va garantito nonostante la controinteressata abbia opposto il diniego (pur parziale) all’ostensione, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, è sempre consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (C.d.S., Sez. V, n. 293/2018; cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 3431/2016; C.d.S., Sez. V, n. 1446/2015);

peraltro, l’Amministrazione non ha chiarito sotto quali profili l’ostensione della documentazione richiesta possa disvelare alla ricorrente particolari segreti tecnici o commerciali suscettibili, una volta conosciuti, di arrecare concreto pregiudizio alla controinteressata;

in ogni caso, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l’accettazione implicita, da parte del concorrente, delle regole di trasparenza e imparzialità che caratterizzano la selezione (T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 572/2021).

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo per il Politecnico di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione oggetto della richiesta (progetto tecnico, giustificazioni, elenco degli esercizi convenzionati) entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.


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