Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE: VA ESCLUSA (108.4)

ANAC PARERE 2025

La indicazione in sede di offerta di un valore del c.d. totale degli addetti inferiore a quanto indicato nella documentazione di gara rappresenti un'evidente ipotesi di offerta in contrasto con le prescrizioni della lex specialis, laddove il summenzionato art. 16 del disciplinare consente esplicitamente che al contenuto minimo dell'offerta possano essere accompagnate solo "varianti migliorative" e non modifiche alle "caratteristiche minime fissate nei documenti di gara" ferme restando "le attività già previste e descritte nel CSA".

Peraltro, la riduzione del contingente minimo di personale impegnato ha anche evidenti ricadute sui costi del personale che, stante il numero inferiore degli addetti, saranno inevitabilmente inferiori con ripercussioni anche sulla par condicio nel confronto concorrenziale.

Tali rilievi risultano peraltro coerenti anche alle indicazioni già espresse dalla scrivente Autorità, secondo cui "la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste (in tal senso, di recente, cfr. Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260, nel solco di un orientamento costante e consolidato)' (cfr. ANAC delibera n. 580 del 13.12.2023). Tale orientamento, sebbene riferito alla previgente disciplina codicistica, tuttavia, può ritenersi pacificamente applicabile anche alla fattispecie in esame;

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)