OFFERTE IRREGOLARI - INCERTEZZA NEL RIBASSO OFFEERTO - ESCLUSIONE (59.3)
Il provvedimento di esclusione ritiene l'offerta economica presentata dalla ricorrente irregolare perché irrispettosa dei documenti di gara ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice con riferimento a due circostanze in fatto: la prima si riferisce all'indicazione nell'offerta di un CIG e di un numero di procedura non corrispondenti alla gara qui in esame; la seconda alla indicazione di due diverse percentuali di ribasso dell'offerta nel sistema Portale Acquisti Anas (43%) e nella documentazione presentata (45%).
Sicché l’offerta economica presentata dalla ricorrente, unitamente alla tabella giustificativa dei costi di manodopera, pur contenendo formalmente, come richiesto dal par. 17 del disciplinare, l’indicazione dei costi di sicurezza aziendali e della manodopera, indica per essi dei valori che non sono proprio riconducibili al ribasso percentuale offerto e alle indicazioni di incidenza contenuti nella stessa offerta economica.
È evidente pertanto come dalla documentazione depositata in gara dalla ricorrente, la stazione appaltante non fosse nelle condizioni di comprendere quali fossero gli elementi essenziali dell’offerta economica presentata, risultando delle discrasie tra essi (ribasso - costi di manodopera – costi di sicurezza), che assumono rilievo escludente se si leggono in connessione con l’indicazione espressa di un CIG e n. di procedura riferibile ad altra procedura di gara indetta da Anas, con i cui parametri sarebbero invece coerenti.
Di tal che, vi è assoluta incertezza sul contenuto dell’offerta economica presentata dalla ricorrente, in quanto, se è pur vero che l’indicazione del CIG non è elemento essenziale dalla cui mancanza (e dunque anche erroneità) possa discendere l’esclusione del concorrente, nondimeno nel caso di specie esso non rileva in quanto meramente erroneo.
Invero, letto in combinato disposto con l’ulteriore profilo del ribasso percentuale offerto del 45%, in discrasia con quello inserito nel Portale, ma preferito, dalla stessa ricorrente, ai sensi del par. 13.2 del disciplinare, emerge una generale contraddittorietà dei valori indicati per i costi di sicurezza aziendale e di manodopera, che sarebbero invece coerenti con quelli riferibili alla diversa gara il cui CIG è stato indicato nell’offerta.
Risulta perciò provata la circostanza, posta a base del provvedimento di esclusione, di offerta “riferita ad altra e diversa procedura di gara” e da ciò non può che discenderne l’assoluta non conformità alle indicazioni richieste dalla lex specialis (par. 17 disciplinare) in merito all’esatta indicazione agli elementi essenziali dell’offerta economica, risultando perciò l’offerta irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti.
11. Vale infine rilevare come non possa essere validamente invocato neppure lo strumento del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità riscontrate e riportare a coerenza l’offerta, in quanto si tratterebbe di intervenire, modificandoli, sui valori indicati nell’offerta economica.
In senso contrario, senza neppure dover richiamare la problematica relativa all’indicazione separata dei costi di manodopera nell’offerta, è infatti il chiaro disposto dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti, per cui il soccorso istruttorio è escluso per le irregolarità afferenti all’offerta economica, come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso, l'incompletezza e l'incertezza dell'offerta economica, laddove non consente l'individuazione certa del ribasso offerto, concreta una mancanza di un elemento essenziale, non sanabile con il soccorso istruttorio, Ne consegue che la Stazione appaltante giammai avrebbe potuto desumere la volontà negoziale dell'offerente attraverso la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, pena la violazione dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (da ultimo e tra le tante T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 7 ottobre 2021, n. 10276).
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