Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELL’OFFERTA - SEPARAZIONE OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

ANAC DELIBERA 2021

E’ nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola della lex specialis che commina l’esclusione in caso di mancata separazione dagli elementi qualitativi dell’offerta di elementi quantitativi che non consentono di ricostruire, anche solo parzialmente, l’entità dell’offerta economica o comunque la sua consistenza e convenienza.

Vista la clausola del bando secondo cui «L’offerta tecnica a valutazione discrezionale riferita ai criteri nn. A.1 e A.2 del disciplinare andrà inserita nella busta telematica “OFFERTA TECNICA”, nella sezione denominata “OFFERTA TECNICA A VALUTAZIONE DISCREZIONALE CRITERI NN. A.1 e A.2”» mentre «L’offerta tecnica a valutazione automatica riferita ai sub criteri nn. A.3 e A.4 del disciplinare andrà inserita, a pena di esclusione, nella busta telematica “OFFERTA TECNICA“, nella sezione denominata “OFFERTA TECNICA A VALUTAZIONE AUTOMATICA CRITERI NN. A.3 e A.4”», con la precisazione che «La mancata separazione dell'offerta tecnico-quantitativa da quella tecnico qualitativa come sopra indicato, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l’offerta tecnicoquantitativa a valutazione automatica in quelli costituenti l’offerta tecnico qualitativa a valutazione discrezionale, costituirà causa di esclusione»; ritenuto che, nel caso in esame, non emerge dalla documentazione di gara né da quanto dedotto dalle parti in sede di contraddittorio, in che modo gli elementi quantitativi da inserire in separata offerta (migliorie e macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati), in assenza di indicazione di prezzi e/o tariffe, avrebbero potuto essere riconducibili all’offerta economica e quindi suscettibili, anche solo potenzialmente, di influenzare la valutazione discrezionale della Commissione; ritenuto, conseguentemente, che la clausola del disciplinare oggetto di censura, in quanto non costituisce applicazione del principio di segretezza dell’offerta, sia affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 (“I bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”).

oggetto:Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Società Cooperativa di Produzione e Lavoro “Tre Fiammelle” – Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale, integrato per far fronte all’emergenza Covid -19, degli immobili sede degli uffici del Comune di Bari per nove mesi - Importo a base di gara: euro 1.836.555,84 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Bari

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
DOCUMENTAZIONE DI GARA: E' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del co...