Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA - IMPORTO RIBASSABILE AL NETTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA

TAR REGGIO CALABRIA SENTENZA 2024

Il bando di gara nella sezione II (Oggetto dell’appalto – Importo – Finanziamento) stabilisce che “L’importo dell’appalto è di € 5.280.788,98, di cui: per lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 4.312.315,5, per manodopera (non soggetto a ribasso d’asta) € 533.323,18; per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 247.42,26; per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso d’asta) € 187.208,09. Nell’importo dei lavori a base d’asta è compreso l’importo relativo ai costi della manodopera parti ad € 533.323,18 per una percentuale del 10,986% dei lavori medesimi, scaturenti dall’allegato progettuale ‘Stima incidenza manodopera’.

Assume la ricorrente che le prime due ditte in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per aver applicato il ribasso percentuale offerto a un importo dell’appalto comprensivo del costo della manodopera, in aperta violazione con quanto statuito dalla lex specialis (art. 3.2. del disciplinare di gara) che prevedeva espressamente come non soggetto a ribasso il suddetto costo.

Deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, l’offerta economica ha ad oggetto il ribasso percentuale e non l’importo ribassabile, predeterminato dalla stazione appaltante e vincolante per tutti i partecipanti.

Occorre, pertanto, partire proprio dalla corretta individuazione dell’importo ribassabile, posto che non può dubitarsi del fatto che esso sia predeterminato dalla stazione appaltante e uguale per tutte le imprese, giocandosi il confronto concorrenziale sul ribasso percentuale da indicare in sede di offerta.

Se invero è innegabile che l’offerta economica ha ad oggetto il ribasso percentuale e che l’importo ribassabile è predeterminato dalla stazione appaltante, la corretta individuazione dello stesso non è, tuttavia, irrilevante atteso che l’importo concretamente offerto, che costituisce il fulcro della volontà negoziale manifestata dalla concorrente in quanto la vincola nei confronti della stazione appaltante, non può che essere stabilito applicando il ribasso percentuale all’importo soggetto a ribasso indicato.

Non può, a tal fine, che partirsi dalle indicazioni contenute nella lex specialis che, come vedremo, sono del tutto coerenti con il dato normativo.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...