ERRORE NELL'OFFERTA ECONOMICA: LIMITI ALLA RETTIFICA E INAMMISSIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)
L'errore nella formulazione dell'offerta economica ha natura meramente materiale ed è suscettibile di rettifica solo qualora sia riconducibile, in modo univoco ed immediato, ad un vizio di trascrizione o compilazione rilevabile ictu oculi dal documento stesso. Al contrario, non è ammesso il soccorso istruttorio o la rettifica d'ufficio quando l'individuazione dell'errore richieda un'attività di interpretazione della volontà del dichiarante basata su elementi esterni all'offerta o su ricostruzioni logico-deduttive, poiché ciò trascende i limiti della correzione dell'errore materiale e integra una modificazione sostanziale dell'offerta.
"L'errore nella formulazione dell'offerta economica è 'materiale' se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della 'immediata evidenza' e della 'pura materialità' dell'errore emendabile" (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407).
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