ERRORE MATERIALE OFFERTA ECONOMICA - RETTIFICA SOLO SE RISULTA EVIDENTE VOLONTA' NEGOZIALE OPERATORE
Fermo restando il principio di immodificabilità dell'offerta, l'errore materiale nella compilazione dell'offerta economica può essere rettificato dalla stazione appaltante soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile e rilevabile ictu oculi, senza necessità di particolari approfondimenti o chiarimenti da parte dell'operatore economico. Deve inoltre risultare palese l'effettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dell'offerta formulata. Nel caso in cui l'offerta economica presentata da un operatore, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante della Società, reca in modo inequivocabile la percentuale di ribasso offerta, è legittimo l'operato della stazione appaltante che ha proceduto d'ufficio alla correzione del mero errore di trascrizione della percentuale di ribasso nel campo della schermata del portale della busta economica.
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