DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OFFERTA ECCONOMICA - SOCCORSO ISTRUTTORIO - AMMESSO (83.9)
La ricorrente deduce che la natura e consistenza delle dichiarazioni richieste nel modulo C1 – nella misura in cui non attengono al contenuto essenziale dell’offerta economica o tecnica – avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n.50/2016.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, l'istituto del soccorso istruttorio comprende nel suo ambito operativo, oltre alle mere operazioni di formale completamento o chiarimento di cui all' art. 46 del D.Lgs. 163/2006, anche le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l'incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità che non riguardi, tuttavia, l'offerta economica o tecnica in sé considerata” (Consiglio di Stato, sez. VI , 09/04/2019 , n. 2344).
Deve pertanto ritenersi applicabile nel caso in esame l’istituto del soccorso istruttorio atteso che, come già precisato, le tre dichiarazioni integrative non rese, e che hanno determinato l’esclusione della ricorrente, non riguardano in senso stretto l’offerta economica.
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