Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA - ULTERIORI INTERLOCUZIONI DOPO LA RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI SONO SOLO EVENTUALI (97.5)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2023

Alla luce della molteplicità degli elementi di valutazione circa l’attendibilità dell’offerta dell’appellante, peraltro, deve farsi ricorso al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di anomalia dell’offerta e sindacabilità alla luce del quale la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620).

Tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie, con riferimento alle specifiche voci oggetto di contestazione nel primo motivo di appello.

Da ultimo, non ha fondamento normativo, l’auspicato rinnovo del contraddittorio, che appare rispettato dalla richiesta di giustificazioni: invero, come è noto, il procedimento di valutazione di anomalia è scandito nella richiesta di giustificazioni e nella risposta del candidato. E tanto è sufficiente a dichiararne l’immunità da mende.; ulteriori interlocuzioni sono solo eventuali, considerata anche la generale necessità di accelerazione che caratterizza la procedura d’appalto.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;