Giurisprudenza e Prassi

ANOMALIA DELL’OFFERTA – VALUTAZIONE – NATURA GLOBALE E SINTETICA (97)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico e condiviso (cfr. anche le sentenze di questo TRGA n. 292/2019 e 272/2020), che, nella materia che ci occupa, ha precisato che il giudizio di anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta.

Per tale via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione) e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.

67. Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai partecipanti alla gara a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione.

La valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (in tal senso, ex plurimis Cons. Stato, Sezione V, 21 luglio 2021, n. 5483, 14 giugno 2021, n. 4620, 22 marzo 2021, n. 2437 e 26 febbraio 2021, n. 1637, Sezione III, 13 luglio 2021, n. 5283 e 3 giugno 2021, n. 4282; TAR Lazio, Roma, Sezione I-ter, 12 aprile 2021, n. 4249).

Ancora, è stato ulteriormente evidenziato che la valutazione favorevole delle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione.

Inoltre, nell’ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo (ex multis: Cons. Stato, Sezione IV, 18 giugno 2021, n. 4712 e Sezione V, 19 aprile 2021, n. 3169).

Alla stregua di tali pacifici principi può formularsi unicamente un giudizio “embrionale” (cfr. TRGA Bolzano, n. 272/2020 con ampi richiami) sulle specifiche doglianze evidenziate in merito all’attività valutativa da parte della commissione tecnica sull’offerta ritenuta anomala, incappando altrimenti in un diniego di giustizia.


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