Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA - MIGLIORIE - ORE DI SERVIZIO AGGIUNTIVE - CRITERIO INAMMISSIBILE (95.10 bis; 95.14 bis)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2018

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 95, in particolare commi 10 bis e 14 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, con contestazione, in particolare, del punteggio attribuito all’art. 6, punto A/1, del Capitolato di appalto al surplus orario, che non sarebbe un elemento qualitativo. Ad avviso del ricorrente la lex specialis avrebbe di fatto appiattito la rilevanza dell’offerta tecnica rispetto all’offerta economica, violando in tal modo l’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, ritenuto applicabile per analogia.

La difesa comunale contesta l’applicabilità dell’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto essendo riferito a “opere aggiuntive” è chiaramente coniata con riferimento all’affidamento di lavori e difficilmente applicabile agli appalti di servizi. Ammessa e non concessa l’estensibilità all’appalto di servizi, ad avviso dell’Amministrazione, la norma in questo caso vieterebbe solamente l'introduzione di tipologie di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato speciale; al contrario, nel criterio di valutazione A/1, non vengono attribuiti punteggi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale di gara, ma solo in relazione al miglioramento e all'implementazione di quelli oggetto di gara.

Il motivo è fondato. Osserva il Collegio che il richiamato elemento valutativo dell’offerta tecnica, laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta, configurando piuttosto una indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive rispetto a quelle previste dal Capitolato posto a base di gara. In tal modo risulta violato l’art. 95, commi 6 e 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016; tale definizione del criterio in contestazione ha finito per appiattire la valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima. L’attribuzione di 40 punti sui 70 attribuibili per l’offerta tecnica all’offerta di ore aggiuntive contrasta anche con la ratio del comma 3, lett. a), dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 che, nel caso di appalti di servizi ad “alta intensità di manodopera”, prevede che l'aggiudicazione debba avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Inoltre, una siffatta tecnica di predisposizione dei criteri consente un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori; infatti, l’offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera modificando in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale.

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