Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DELL'APPALTATORE: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE (30)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di appalti pubblici, la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis), nel prevedere il potere-dovere della Stazione Appaltante di pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori dell'appaltatore inadempiente, richiede esclusivamente la segnalazione del "ritardo nel pagamento", senza che il lavoratore sia onerato di formalità particolari, di indicare l'ammontare esatto del credito o di formulare un'esplicita istanza di pagamento diretto. L'omissione degli accertamenti e del contraddittorio con l'appaltatore da parte della PA, a fronte di una segnalazione, configura una responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione per i crediti retributivi rimasti insoddisfatti.

"[...] per l’operatività della garanzia di pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori da parte del soggetto affidatario di appalto pubblico in caso di ritardo nel pagamento, mediante pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, è sufficiente la denuncia del lavoratore, che non richiede particolari formalità, a fondare l’obbligo di accertamento e attivazione dell’amministrazione appaltante”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)