LA MERA PENDENZA DI UN'ISTRUTTORIA ANTITRUST NON INTEGRA UN OBBLIGO DICHIARATIVO PER IL CONCORRENTE (80.5)
In tema di gravi illeciti professionali, non sussiste in capo all'operatore economico un onere dichiarativo generale relativo alla semplice pendenza di procedimenti istruttori dell'AGCM che non siano ancora sfociati in provvedimenti sanzionatori definitivi. La legittimità dell'aggiudicazione deve essere valutata con riferimento al momento della partecipazione e dell'adozione del provvedimento, restando irrilevante la sopravvenienza di sanzioni antitrust intervenute dopo la stipula del contratto, le quali non possono operare retroattivamente per privare il concorrente dei requisiti già posseduti.
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