INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'ESCLUSIONE AGLI ALTRI CONCORRENTI (90.1)
Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il provvedimento di esclusione di un concorrente (e il relativo atto di riammissione) deve essere comunicato al solo operatore escluso e non agli altri concorrenti, i quali non vantano un interesse giuridicamente protetto alla sua conoscenza in una fase antecedente all'aggiudicazione. È pertanto illegittimo l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione motivato esclusivamente dall'omessa comunicazione di tali atti agli altri partecipanti, specie qualora l'Amministrazione ometta di ponderare l'interesse pubblico concreto con l'affidamento maturato dall'aggiudicatario, aggravato dall'avvenuta stipula e parziale esecuzione del contratto.
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