Giurisprudenza e Prassi

ASSUNZIONI EX ART. 47 D.L. 77/2021: SE L'IMPRESA "DEPENNA" LA DICHIARAZIONE, L'IMPEGNO SI CONSIDERA NON ASSUNTO (47.4)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

Non può ritenersi sufficiente la preliminare dichiarazione resa dall’aggiudicataria, non cancellata, di adesione “alle prescrizioni […] di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021”, dovendo privilegiarsi una interpretazione complessiva e ragionevole di quanto dichiarato ed essendo, sotto tale profilo, inequivoca la portata della successiva cancellazione, che ha investito la specifica dichiarazione sul rispetto della quota del 30%, la quale, come è reso evidente dall’impiego dell’inciso – anch’esso cancellato – “[…] a tal fine […]”, vale a declinare e puntualizzare la precedente affermazione, enfatizzata in chiave difensiva dall’aggiudicataria e però generica e di principio – di voler aderire “alle prescrizioni […] di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021”.

Sulla scorta di quanto osservato, dunque, la semplice “adesione” alla disciplina di cui all'art. 47 cit. potrebbe valere, a tutto concedere, in relazione alle diverse previsioni contenute nella norma cit. e non cancellate, mentre le dichiarazioni espressamente ed appositamente depennate devono ritenersi logicamente escluse da siffatta, generica “adesione”.

Nemmeno è predicabile la sussistenza, nella fattispecie, di “una situazione non chiara”, come invece ritenuto dalla S.A., dovendo viceversa ritenersi, per le ragioni anzidette, che la controinteressata non abbia inteso assumere – né, in effetti, abbia assunto, se non con il riscontro fornito in sede di soccorso istruttorio – lo specifico obbligo imposto dall’art. 77, comma 4 più volte cit.

A fronte di siffatta, obiettiva carenza dichiarativa, non era attivabile il soccorso istruttorio – nemmeno nella sua versione “procedimentale” – da parte della S.A. (Cons. Stato, Sez. V, 20/3/2024, n. 2688).

Si è motivato, sul punto, valorizzando la litera legis, di “matrice spiccatamente eurounitaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3/2/2025, n. 839), reputata “difficilmente superabile” atteso che la norma qualifica l’assunzione dell’impegno ivi previsto sull’aliquota di assunzioni riferite all'occupazione giovanile e femminile quale “requisito necessario dell’offerta” e stabilisce, inoltre, che esso debba essere assolto al momento della presentazione dell’offerta e dunque in occasione della domanda di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 2688/2024, cit.).

Quand’anche, infine, si volesse ritenere applicabile l’istituto affine del soccorso procedimentale (onde apportare chiarimenti e spiegazioni circa i contenuti dell’offerta) ciò non sarebbe comunque possibile dal momento che la ditta ricorrente ha del tutto “depennato”, come detto, la dichiarazione con cui si impegnava a garantire l’osservanza dell’art. 47, comma 4, “lasciando così intendere in modo chiaro e intellegibile – in assenza, come affermato, di qualsivoglia ambiguità – la volontà di sottrarsi ad un simile obbligo”, con la conseguenza che “dunque non si tratterebbe se del caso di una mera spiegazione ma, piuttosto, di radicale modifica del contenuto della propria offerta come tale inammissibile” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2688/2024, cit.).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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