Giurisprudenza e Prassi

ERRORE SCUSABILE NELLA NOTIFICA PEC SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON AGGIORNA IL REGINDE

CONS. STATO Sentenza 2024

Nel processo amministrativo, la notifica del ricorso effettuata a un indirizzo PEC non risultante dal registro REGINDE non determina l'inammissibilità del gravame se l'errore è dipeso dall'inadempimento dell'amministrazione destinataria agli obblighi di comunicazione del proprio indirizzo ufficiale; in tale ipotesi, sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 44, comma 4, c.p.a., ai fini della rinnovazione della notifica.

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