Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI GENERALI - CAUSE ESCLUSIONE PERSONALI E AZIENDALI - DISTINZIONE (80.1-2-5l)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2020

Sia A. sia C. hanno utilizzato il modello del DGUE (v. doc. 10 e 16 del Comune), compilando anche la parte III (Motivi di esclusione). Entrambe le ditte hanno poi reso una dichiarazione sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante (v. doc. 1 e 2 di A.), conforme al modello allegato al disciplinare di gara (v. doc. 3 di A.), nella quale viene attestata l’insussistenza degli errori professionali di cui all’art. 80 comma 5-c-bis-c-ter-c-quater-f-bis-f-ter del Dlgs. 50/2016. Alla suddetta dichiarazione A. ha fatto seguire una seconda dichiarazione cumulativa del legale rappresentante, con la quale viene attestata l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016 per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016. Nel caso di C., invece, sempre con riguardo alle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016, sono state prodotte direttamente le dichiarazioni individuali dei medesimi soggetti (v. doc. 4, 5, 6, 7 di A.).

11. Con riferimento a questo quadro fattuale, non vi sono i presupposti per escludere il RTI aggiudicatario. In realtà, le due imprese hanno reso esattamente le dichiarazioni chieste dal disciplinare di gara, utilizzando i modelli allegati allo stesso. In questa situazione, se la stazione appaltante avesse ravvisato la mancanza di contenuti rilevanti nelle dichiarazioni, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per non violare l’affidamento dei concorrenti.

Peraltro, si ritiene che le informazioni sugli errori professionali chieste dall’art. 80 comma 5 del Dlgs. 50/2016 siano solo quelle attinenti alla storia professionale della società che partecipa alla gara, e non quelle relative alle vicende personali pregresse dei soggetti con responsabilità gestionali nella suddetta società. Questi ultimi, una volta inseriti nell’organizzazione societaria, agiscono in un contesto aziendale del tutto nuovo rispetto a quello in cui avevano commesso gli errori professionali, e dunque le informazioni al riguardo non sono predittive circa l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara. Si tratta, in definitiva, di informazioni che fuoriescono dalla sfera di interesse della stazione appaltante. Di conseguenza, le cause di esclusione che dai singoli si trasmettono alla società sono solo quelle espressamente qualificate come tali dalla normativa, ossia le condanne per particolari reati e le altre condizioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016.

La scelta tra dichiarazione cumulativa e dichiarazioni individuali ricade nella libertà di formazione dell’offerta, e nello specifico era espressamente consentita dal modello allegato al disciplinare di gara.

Come si è visto sopra, C. ha prodotto una dichiarazione generale circa l’assenza di cause di esclusione attraverso la parte III del DGUE, una dichiarazione parimenti generale sull’assenza di errori professionali, e le dichiarazioni individuali riguardanti i reati e le altre condizioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016. Manca in effetti una dichiarazione individuale del responsabile tecnico, mentre è allegata quella del direttore tecnico. La lacuna relativa al responsabile tecnico non appare tuttavia rilevante. Sul piano formale, il responsabile tecnico non è incluso tra i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016, e dunque l’estensione delle cause di esclusione collegate a questi ultimi dovrebbe avvenire in via analogica, operazione interpretativa non consentita in malam partem. Sul piano sostanziale, il responsabile tecnico, in quanto figura necessaria per l’iscrizione all’Albo Generale dei Gestori Ambientali, può essere considerato un soggetto univocamente identificabile, e dunque ricompreso nelle dichiarazioni generali effettuate dal legale rappresentante della società.



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