Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA - MOTIVO DI ESCLUSIONE - RATIO (80.5.h)

ANAC DELIBERA 2020

La causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice rappresenta una norma di coordinamento della disciplina di carattere generale sui conflitti di interesse con i requisiti di partecipazione di ordine generale, dando luogo ad un sistema in cui la misura espulsiva dell'operatore economico rappresenta una extrema ratio, che si verifica quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile. Le ipotesi di conflitto di interesse (di cuiall'art. 42, comma 2, del Codice) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il " dipendente" pubblico ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, e portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. Tale situazione non si verifica quando nella compagine sociale dell'impresa aggiudicataria vi siano quote di proprietà di alcuni istituti bancari, che potrebbero avere avuto o potrebbero avere rapporti con il personale della stazione appaltante, laddove tali istituti non abbiano svolto alcun ruolo nella procedura di gara e non abbiano influenzato, anche indirettamente, l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La ratio del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. h (divieto di intestazione fiducia) e quella di consentire alla stazione appaltante di avere sempre contezza sulla reale identità dei propri interlocutori contrattuali, per prevenire il rischio di infiltrazioni occulte da parte di organizzazioni mafiose nell'esecuzione dei contratti pubblici; di conseguenza, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalle gare. La circostanza relativa alla titolarità di alcune quote sociali dell'impresa aggiudicataria in capo ad alcune banche che esercitano intermediazione finanziaria, non integra una violazione di tale divieto, in quanto non comporta automaticamente una intestazione fiduciaria, tantomeno rappresenta un'ipotesi di interposta persona tra gli istituti di credito e l'aggiudicataria, per la cui configurazione è, invece, necessario che l'amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari sia affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...