INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DALLA CONTROINTERESSATA IN ASSENZA DI RICORSO INCIDENTALE
Risultano inammissibili i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata per impugnare il nuovo provvedimento di aggiudicazione (emesso a seguito di scorrimento) laddove la stessa non abbia proposto ricorso incidentale nel giudizio principale né abbia gravato l'atto di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione originariamente disposta in suo favore. La funzione dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., è infatti quella di integrare domande già proposte o domande nuove purché connesse, presupponendo dunque la pendenza di un'azione principale di parte che, nel caso della controinteressata, può essere esperita solo tramite ricorso incidentale.
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