INAMMISSIBILE IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA SOGGETTI DIVERSI DAI RICORRENTI ORIGINARI
Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile qualora vi sia una mancata coincidenza soggettiva tra i ricorrenti originari e i soggetti che propongono i motivi aggiunti. Ai sensi dell'art. 43 c.p.a., la facoltà di estendere l'impugnazione è riservata esclusivamente ai ricorrenti principali e incidentali già costituiti; l'ingresso di nuovi soggetti o la modifica sostanziale della compagine dei ricorrenti senza adeguata giustificazione impedisce l'accertamento puntuale dell'interesse e della legittimazione ad agire, risolvendosi in una forma di abuso del processo.
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