Giurisprudenza e Prassi

ERRATO CALCOLO DEL MONTE ORE AI FINI DEL COSTO DELLA MANODOPERA: OFFERTA ANOMALA E CONCORRENTE ESCLUSO (97.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Come ha avuto modo di statuire la giurisprudenza amministrativa, “Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in sostanza, dell’obbligazione principale dell’appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto; il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all'obbligazione principale del lavoratore nell’ambito di un rapporto d’impiego; le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità dell’offerta nella logica delle tabelle ministeriali. […] Del resto […], ai fini della corretta esecuzione del servizio, quello che interessa alla stazione appaltante è il numero delle ore di servizio assicurate dall’appaltatore nell’ambito del sinallagma contrattuale, mentre il monte delle ore teoriche attiene principalmente al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore” (oltre a Cons. St., IV, 19 novembre 2024, n. 9299, richiamata dalla sentenza appellata, cfr. in senso conforme anche Cons. Stato, VII, 15 ottobre 2024, n. 8265; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2024, n. 1509; Cons. Stato, V, 22 novembre 2022, n. 10272).

Le menzionate pronunce hanno, in particolare, statuito che:

- il monte ore contrattuale offerto dal concorrente deve essere considerato come numero complessivo di ore che l'appaltatore garantisce alla stazione appaltante per l'esecuzione del servizio, comprensivo sia delle ore di lavoro ordinario che di quelle necessarie per le sostituzioni (Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2024, n. 6009);

- il costo orario medio va calcolato con riferimento al monte ore effettivo ma moltiplicato per il monte ore contrattuale, al fine di ricomprendere nel calcolo anche le necessarie sostituzioni per ferie, malattie, permessi e altri istituti contrattuali; il costo della manodopera deve essere quindi calcolato moltiplicando il costo orario medio per le ore contrattuali offerte in gara, e non per le ore effettivamente lavorate (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 8265);

- il costo del lavoro va parametrato al monte ore complessivo indicato nell'offerta, comprensivo delle ore di sostituzione del personale assente, durante le quali il concessionario è comunque obbligato a garantire il servizio.

Ciò acclarato è evidente l’errore che il ricorrente ha commesso nel calcolare il costo della manodopera e che il Tar ha correttamente rilevato.

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